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SPESE DI RAPPRESENTANZA OPERATIVE LE NUOVE REGOLE

 03/03/09 - Un recente decretodel Ministero dell’Economia ha dato attuazione alle nuove regole in materia di spese di rappresentanza previstedalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).



Un recente decreto (D.M. 19.11.2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio) del Ministero dell’Economia ha dato attuazione alle nuove regole in materia di spese di rappresentanza previste dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Vediamo in sintesi le regole principali, che si applicano per le spese sostenute dal 1 gennaio 2008.
Sono considerate inerenti, e quindi deducibili, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi per finalità promozionali o di pubbliche relazioni dirette a generare benefici economici per l’impresa o comunque coerenti con le pratiche commerciali di settore, tra cui :
-    spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
-    delle spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
-    delle spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
-    delle spese per feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni ed i servizi prodotti dall’impresa;
-    di ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza sopra indicati.

Tali spese sono deducibili nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute. Il limite di deducibilità è commisurato ai ricavi aziendali:

-    1,3% dei ricavi ed altri proventi fino a 10 milioni di euro;
-    0,5% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
-    0,1% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro.
Ai  fini della determinazione dell’importo deducibile non si terrà conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente  di valore unitario non superiore a 50 euro (omaggi aziendali, etc.), deducibili per il loro intero ammontare.
Ricordiamo che la stessa legge finanziaria 2008 ha elevato il limite del valore unitario dei beni, la cui distribuzione gratuita si considera integralmente deducibile, da 25,82 euro a 50 euro.
Le imprese di nuova costituzione potranno portare in deduzione le spese di rappresentanza a partire dal primo periodo d’imposta in cui vengono conseguiti ricavi ed in quello successivo
Non costituiscono “spese di rappresentanza” e quindi sono escluse dal predetto limite di deducibilità le seguenti spese:
-    spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in  occasione  di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa o in occasione di visite a  sedi, stabilimenti o unita’ produttive dell’impresa.
-    spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’imprenditore individuale in occasione  di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e  servizi prodotti dall’impresa o attinenti  all’attivita’ caratteristica della stessa (quindi anche le spese per visitare fiere di settore).
Queste spese sono perciò interamente deducibili, a prescindere dal fatturato dell’impresa e comunque nei limiti di legge (deduzione al 75% per le spese alberghiere e di ristorazione).
 
Marco Cantarella
 
 
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