Lo Statuto

Un gruppo di imprenditori napoletani, tradizionalmente legato, anche da più generazioni, alla zona più incastonata nel corpo remoto della Città di Napoli denominata “ANTICO BORGO OREFICI”, intende realizzare, attraverso una serie di iniziative e di attività, la riqualificazione dell’area, il suo rilancio commerciale e la sua riapertura alla costante fruizione turistica. A tal fine, avvalendosi di ogni meccanismo culturale ed economico reso disponibile dalle direttive comunitarie, dalle normative nazionali e regionali e dalle disposizioni locali, ma principalmente facendo ricorso a proprie risorse, dà vita ad un organismo consortile finalizzato alla realizzazione degli scopi indicati talché si possa contestualmente ottenere il rilancio del “Borgo” e la valorizzazione di quell’artigianato di autentica arte rappresentato dalla lavorazione dei metalli e delle pietre preziose, che ha avuto a Napoli, dal seicento all’ottocento, uno dei centri di più elevata qualità. L’iniziativa si inquadra, altresì, nell’ormai consolidata tendenza che mira al recupero e alla conservazione delle “antiche arti” anche attraverso la riapertura delle “botteghe orafe” della città ai giovani che vogliano intraprendere i nobili “mestieri dell’orafo e dell’argentiere”.
Per il raggiungimento di tali scopi alcuni imprenditori del settore orafo, unitamente ad altri operatori che pure agiscono nella zona, assumendo il ruolo e la funzione di “costituenti” si danno le seguenti tavole fondative.

CAPITOLO 1
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

1.1. DENOMINAZIONE
È costituito il Consorzio con attività esterna denominato “CONSORZIO ANTICO BOROGO OREFICI” retto dagli articoli 2602 e 2612 del codice civile e dalle norme di questo statuto.

SEDE
Il Consorzio ha sede in Napoli alla piazza G. Bovio n° 33.
Il Consiglio Direttivo potrà mutare la sede del Consorzio ubicandola però sempre nell’ambito del territorio del Comune di Napoli.

DURATA
La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione assembleare.

OGGETTO
Il consorzio si rivolge agli imprenditori che risultino essere legittimi titolari di attività commerciali ed artigianali in qualsivoglia settore merceologico svolte nella zona denominata “Antico Borgo Orefici” ed ha oggetto il recupero e la riqualificazione di tale zona meglio individuata nell’area della Città di Napoli racchiusa tra le Vie: Corso Umberto, Via Duomo, Via Nuova Marina, Traversa Nuova Marina, Via Giuseppe Marotta e Via Luigi Palmieri, area graficamente identificata in verde nel documento planimetrico che ai allegherà all’atto costitutivo del Consorzio.

Le finalità del recupero e della riqualificazione potranno essere altresì perseguite mediante accordi ed iniziative programmatiche con Enti Pubblici, nonché attraverso l’acquisizione e la fornitura di beni e servizi, anche nell’ambito del terziario avanzato, dirette a promuovere lo sviluppo tecnologico, commerciale e gestionale delle imprese consorziate.
Nell’ambito dello scopo indicato nella parte introduttiva di questo Statuto e nell’oggetto delineato al primo comma di questo stesso articolo, il Consorzio opera nei seguenti settori:

  • attività di individuazione, raccolta e coordinamento dei fabbisogni dei consorziati;
  • organizzazione ed ampliamento dei servizi di sicurezza della zona e dei singoli consorziati;
  • collaborazione in ogni forma alla manutenzione dell’area interessata e dell’arredo urbano;
  • promozione turistica e commerciale della zona quale centro di interesse storico;
  • potenziamento e ammodernamento della comunicazione pubblicitaria dei singoli consorziati, anche attraverso l’assistenza alla creazione,
  • organizzazione e gestione di siti multimediali aggregati sotto l’egida consortile ed inseriti nella rete internet;
  • creazione di marchi di qualità del Consorzio e di singole imprese socie, nonché assistenza per il loro deposito e brevettazione;
  • realizzazione di studi e di ricerche di mercato, compilazione e pubblicazione di cataloghi e di depliants, nonché predisposizione di qualunque altro mezzo promozionale;
  • organizzazione di mostre, di manifestazioni fieristiche, nazionali ed internazionali, in ogni settore commerciale presente nel consorzio;
  • organizzazione di mostre d’arte, di convegni di dibattiti, di conferenze dirette alla migliore conoscenza storico artistica delle arti orafe;
  • coordinamento degli adempimenti necessari per l’esportazione delle merci e dei prodotti delle imprese consorziate;
  • organizzazione di centri per la raccolta e lo scambio di notizie utili all’attività commerciale delle consorziate;
  • assistenza tecnica per la gestione delle imprese;
  • acquisizione, recupero e gestione di aree attrezzate, fabbricati, impianti, laboratori, depositi e magazzini da porre a disposizione, in fruizione individuale e collettiva, delle consorziate;
  • promozione ed organizzazione di ogni attività di formazione;
  • organizzazione e gestione delle attività dirette a conseguire l’abilitazione per conferire il riconoscimento “botteghe di arte orafa” e di “maestro di arte orafa”, nonché di rilasciare attestazioni di qualifica personale ai frequentatori di tali botteghe;
  • creazione e/o gestione di centri di elaborazione dei dati contabili e di altri servizi comuni, anche attraverso convenzioni con strutture esterne;
  • assistenza alle imprese consorziate per l’ottenimento di benefici ed incentivi disposti dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali o da disposizioni locali, dirette allo sviluppo delle attività delle imprese socie;
  • promozione di ogni collegamento con centri, consorzi ed altre entità similari per lo scambio di notizie, esperienze e ricerche;
  • istituzione e/o gestione di un Centro Studi che possa rappresentare un osservatorio privilegiato sul territorio con annesse strutture volte a promuovere attività di ricerca scientifica, nonché a fornire assistenza tecnica, economica e progettuale ai consorziati o ai terzi che ne richiedano l’intervento.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Consorzio potrà compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio del Consiglio Direttivo, per l’attuazione degli scopi e dell’oggetto sociale.
Ove ne ricorrano i presupposti il Consorzio potrà adeguarsi alle disposizioni della legge 5 ottobre 1991 n° 317, ridisegnando la propria struttura e conformandosi ai parametri economici fissati dalla stessa legge; l’adeguamento dovrà essere disposto con deliberazione dell’Assemblea Generale dei Consorziati.

CAPITOLO 2
RAPPORTI ECONOMICI

2.1. ASSENZA DI LUCRO
Il Consorzio non ha finalità di lucro e non può distribuire utili ai consorziati, sotto qualsiasi forma.

2.2. FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile è costituito dai versamenti dei consorziati e dalle provvidenze economiche che potessero ad esso pervenire da disposizioni comunitarie nazionali, regionali o locali.
Le imprese consorziate sono obbligate a corrispondere:

  • una quota di ammissione da versarsi “una tantum”, pari a lire 250.000 (duecentocinquantamila) per ciascuna impresa consorziata;
  • una quota di partecipazione al fondo consortile pari a lire 250.000 (duecentocinquantamila) per ciascuna impresa consorziata;
  • ogni impresa potrà sottoscrivere più quote consortili, ma non potrà superare il numero di cento quote, e, quindi, la complessiva somma di lire 25.000.000 (venticinquemilioni) per i soci fondatori e di cinque quote e quindi la complessiva somma di lire 1.250.000 (unmilioneduecentocinquantamila) per i soci aderenti;
  • una quota annuale che garantisca l’autosufficienza della ordinaria gestione del Consorzio da determinarsi sulla base del bilancio preventivo redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea Generale; tale contributo sarà parametrato, suddiviso ed addebitato sulla base delle superfici utili nette del complesso dei locali costituenti ciascun esercizio commerciale risultanti dalla licenza commerciale rilasciata dal Comune di Napoli – Sezione Annona – per le imprese commerciali e dalla licenza tecnico – sanitaria rilasciata dalla ASL di Napoli per le attività artigianali, o da qualsivoglia altro documento ufficiale attestante le superfici.

I servizi resi dal Consorzio ai consorziati saranno ad essi addebitati al costo. In conseguenza, la parte del costo del servizio che non va a carico di terzi non consorziati (ai sensi e con le modalità di cui al successivo punto “2.2.4.”), sarà parametrata, suddivisa e addebitata ai Consorziati sulla base delle superfici utili nette del complesso dei locali costituenti ciascun esercizio commerciale (laboratori, depositi, negozi di vendita) di cui ogni Consorziato è titolare nel Borgo, precisandosi, però, che mentre agli artigiani (tali per comprovata appartenenza alla categoria, secondo le vigenti normative) sarà addebitato il 50% (cinquanta per cento) della quota di tale costo che sarebbe da ciascuno di essi dovuta in conseguenza delle superfici di appartenenza, a tutti gli altri consorziati che operano nel “Borgo” (senza distinzioni merceologiche) sarà addebitato, invece, il 100% (cento per cento) della quota dovuta in virtù delle superfici di ciascuno. Il costo, quindi, da addebitare “a tutti gli altri consorziati che operano nella zona” è rappresentato dal costo dei servizi detratta la parte di esso a carico dei terzi non consorziati (così come stabilito al punto “2.2.4.”) ed aggiunto il 50% della parte dello stesso conto non addebitata agli artigiani.
Gli stessi servizi, resi a non consorziati operanti nell’area del “Borgo”, saranno, invece, erogati al prezzo di mercato e l’utile che ne deriverà al Consorzio andrà ad incrementare proporzionalmente le quote annuali di cui alla lettera “C” del punto “2.2.2.” che precede, dovute dai singoli consorziati e destinate all’autosufficienza della ordinaria gestione.

ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

CAPITOLO 3
ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALITA’ DI CONSORZIATO

3.1. NUOVI CONSORZIATI
Potranno aderire al Consorzio soltanto imprenditori titolari di attività commerciali o artigianali svolte nell’ambito della zona denominata “Antico Borgo Orefici”, così come identificata e delimitata al punto “1.4.1.” di questo Statuto.

Gli imprenditori che intendono partecipare al Consorzio dovranno essere accreditati attraverso la presentazione di tre Consorziati “FONDATORI”.
La domanda dovrà:

  • contenere l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e residenza se avanzata da imprenditori individuali;
  • la denominazione e la sede se avanzata da società;
  • essere sottoscritta dall’imprenditore o dal legale rappresentante della società;
  • contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto del Consorzio e di ogni regolamento e deliberazione già assunti al momento della presentazione della domanda;
  • essere accompagnata dalla lettera “credenziale” di cui al punto “3.1.2”;
  • essere accompagnata dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese;
  • essere accompagnata, per le società di persone da un certificato del registro delle Imprese attestante chi sono i soci e, per le società di capitale, da un estratto del “libro dei Soci” da cui risulti con assoluta chiarezza la compagine sociale esistente al momento della presentazione della domanda;
  • essere accompagnata da documentazione comprovante la titolarietà di un esercizio commerciale o artigianale posto nell'”Antico Borgo Orefici”;
  • essere indirizzata al “Comitato dei Garanti” del Consorzio.

Il “Comitato dei Garanti”, esaminata la documentazione pervenuta, esprimerà il proprio parere. Ove tale parere fosse negativo dovrà essere adeguatamente motivato, comporterà la non accettazione della domanda e sarà inappellabile. Se viceversa il parere fosse positivo il “Comitato dei Garanti” trasmetterà tale parere, unitamente a tutta la documentazione che accompagna la domanda, al Consiglio Direttivo, che delibererà sull’ammissione del nuovo consorziato. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo deliberasse la non ammissione, la decisione sarà inappellabile.
La deliberazione dell’ammissione diverrà operativa e comporterà l’annotazione nel libro dei consorziati allorché l’aspirante avrà provveduto al versamento della quota di ammissione (punto “2.2.2.A”) e delle quote di partecipazione (punto “2.2.2.B”) che avrà dichiarato di volere sottoscrivere. Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell’ammissione senza che siano state versate le somme testé indicate, il richiedente decade dall’ammissione.

RECESSO
I consorziati possono recedere in qualunque momento dal Consorzio mediante lettera raccomandata con A.R., indirizzata alla sede legale del Consorzio.
Il recesso produrrà effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l’obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio, anteriormente alla data di ricezione della dichiarazioni di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto.

ESCLUSIONE
L’esclusione dal Consorzio è deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

  • fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento del consorziato;
  • chiusura per qualsiasi motivo dell’esercizio commerciale e/o artigianale di cui il consorziato è titolare nell'”Antico Borgo Orefici”;
  • grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente statuto, anche per quanto concerne l’obbligo di versamento delle quote annuali di cui al precedente punto “2.2.C”).

L’esclusione viene decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata, che dovrà essere comunicata al consorziato escluso a mezzo di lettera raccomandata con A.R. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione di esclusione il consorziato potrà presentare ricorso al “Comitato dei Garanti” che deciderà sull’esclusione con giudizio motivato inappellabile.
Il Consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni verso il Consorzio che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione di esclusione, salvo in ogni caso il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio a seguito dei comportamenti di cui al punto “3.3.1.C.”.

QUOTE DEI CONSORZIATI RECEDUTI O ESCLUSI
Nel caso di recesso e di esclusione del consorziato tutte le somme da questo versate ai sensi del punto “2.2.2” non saranno oggetto di restituzione ma andranno a decrementare le quote annuali di cui al punto “2.2.2.C.”.

TRASFERIMENTO DELL’ESERCIZIO E DELLA QUOTA CONSORTILE
In caso di trasferimento a qualunque titolo dell’esercizio posto nell'”Antico Borgo Orefici” il venditore sarà considerato receduto dal diritto dal Consorzio con la conseguenziale applicazione della disposizione portata dal punto “3.2.2” per quanto concerne l’obbligo di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri.
L’acquirente di un esercizio commerciale o artigianale posto nel “Borgo”, per poter assumere la qualità di consorziato, deve attivare nella loro totalità le procedure fissate al punto “3.1.” e versare le somme di cui al punto “2.2.2.”, gli acquirenti a causa di morte dovranno del pari osservare le procedure di cui al punto “3.1.” ma non saranno tenuti a versare le somme di cui ai punti “2.2.2”.
La quota consortile non è trasferibile né per atto fra vivi, né mortis causa.

CAPITOLO 4
CONSORZIATI

4.1. CATEGORIE DI CONSORZIATI
Sono CONSORZIATI FONDATORI i soggetti che hanno partecipato al contratto di Consorzio e quindi tutti coloro o quali personalmente o a mezzo di procura hanno sottoscritto l’atto costitutivo. Sono, altresì, FONDATORI i consorziati ordinari che siano iscritti nel libro dei consorziati da almeno 6 anni. Il passaggio del consorziato dalla categoria degli Aderenti a quella di FONDATORI è automatica e si determina con il solo decorso del tempo.
Sono CONSORZIATI ADERENTI tutti coloro i quali sono entrati a far parte della compagine consortile successivamente alla formazione dell’atto costitutivo, fino al sesto anno dal loro ingresso.
Sono CONSORZIATI SOSTENITORI gli Enti Pubblici, gli Enti Privati, le Associazioni Imprenditoriali e gli Istituti di Credito che intendano sostenere l’attività del Consorzio versando un contributo annuale fissato dall’Assemblea dei FONDATORI su proposta del Consiglio Direttivo. I Sostenitori non usufruiscono dei servizi del Consorzio e non hanno diritto di voto nelle assemblee consortili.
Il “Libro dei Consorziati” sarà suddiviso in tre parti, ciascuna delle quali destinata alla indicazione dei consorzi appartenenti a ciascuna categoria.

CAPITOLO 5
GESTIONE

5.1. ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del Consorzio:

  • L’Assemblea Generale dei Consorziati;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente del Consorzio;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Il Comitato dei Garanti.

CAPITOLO 6
ASSEMBLEA GENERALE

6.1. COMPOSIZIONE
L’Assemblea Generale si compone dei Consorziati FONDATORI ed ADERENTI.

6.2. LUOGO E TEMPO DI CONVOCAZIONE
Le Assemblee Generali sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare altro luogo, purché sito nel territorio del Comune di Napoli.
L’Assemblea Generale deve essere convocata almeno due volte all’anno; una prima volta nei due mesi precedenti la chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio preventivo relativo all’anno successivo ed una seconda entro il 15 febbraio successivo all’esercizio chiuso per l’approvazione del bilancio consuntivo.
Deve, inoltre, essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Consorziati, sempre che siano specificati gli argomenti da trattare.
Può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità il Consiglio Direttivo.

MODALITA’ DI CONVOCAZIONE
L’Assemblea Generale è convocata a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso raccomandata da spedirsi al domicilio dei consorziati (risultante dal Libro dei Consorziati) almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, non autentica. Ciascun delegato non può rappresentare più di due consorziati.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all’Assemblea.
Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell’Assemblea non può essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l’adunanza.

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONI
La Presidenza dell’Assemblea Generale compete al Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza, al Consorziato designato dagli intervenuti.
Svolge le funzioni di segretario un soggetto designato dagli intervenuti, che potrà essere persona estranea al Consorzio.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

6.6. QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI
L’Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza della maggioranza delle quote aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta delle quote presenti, salvo quanto diversamente stabilito in questo statuto per specifici casi.

6.7. VOTO E SISTEMI DI VOTAZIONE
Ciascun consorziato ha diritto ad un voto per ognuna delle quote di partecipazione, di cui al punto “2.2.2.B.”, della quale è titolare.
Le deliberazioni sono prese in modo palese, per alzata di mano, salvo che non sia richiesto dalla maggioranza l’appello nominale.

6.8. ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea Generale:

  • elegge i membri del Consiglio Direttivo con le modalità indicate al successivo art. 7;
  • fissa il contributo annuale dovuto dai Consorziati Sostenitori, su proposta del Consiglio Direttivo;
  • approva il programma di attività ed il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre di ciascun anno;
  • approva la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dal Consorzio ed il bilancio consuntivo di fine esercizi entro il 15 febbraio di ciascun anno;
  • delibera con il voto di due terzi dei consorziati, su proposta del Consiglio Direttivo, le eventuali modifiche da apportare allo statuto;
  • nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • nomina i componenti del Comitato dei Garanti;
  • delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulle procedure di liquidazione, nonché sulla nomina dei liquidatori;
  • delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di statuto sono riservati alla competenza dell’Assemblea o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

CAPITOLO 7
CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1. COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto di un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 12 (dodici).
L’Assemblea Generale, in sede di nomina o di elezioni, ad inizio seduta, fissa il numero dei membri del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo possono essere anche non consorziati.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.
I membri del Consiglio sono rieleggibili senza limiti.
La nomina del Consiglio Direttivo può avvenire per acclamazione o con qualunque altro sistema approvato dall’assemblea, su proposta del Presidente di essa.
Nel caso in cui non sussistano i presupposti per l’applicazione del precedente comma, si fa ricorso all’elezione con “voto in lista”.

Per l’elezione con “voto il lista” si procederà come segue:
Il Presidente, assistito dai due scrutatori, mette in votazione la nomina dei Consiglieri sulla base di liste presentate dai possessori delle quote consortili, contenente un numero di candidati per ciascun lista non superiore al numero di essi da eleggere.
Ciascuna quota consortile deve esprimere il proprio voto palese per una delle liste e può esprimere tre preferenze.

Il Presidente dopo aver raccolto le schede di votazione sottoscritte dai Consorziati:

  1. divide la somma dei voti riportati da ciascuna lista per uno, due, tre, ecc. secondo il numero dei Consiglieri da eleggere;
  2. dispone i quozienti così ottenuti in ordine decrescente fino a raggiungere un numero di quozienti pari a quello dei Consiglieri da eleggere;
  3. assegna ad ogni lista un numero di Consiglieri corrispondente a quello dei quozienti compresi nella gratuatoria che precede;
  4. proclama eletti, nell’ambito di ciascuna lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, sino a raggiungere il numero dei Consiglieri come innanzi assegnati.

Ove si debba applicare il primo comma dell’articolo 2386 c.c. il Consiglio Direttivo coopterà il candidato appartenente alla medesima lista dell’Amministratore venuto a mancare, il quale abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza dopo i candidati eletti nella medesima lista.
La nomina del Consiglio Direttivo, come detto, spetta all’Assemblea Generale dei Consorziati, salvo che per i componenti del primo Consiglio, che vengono nominati dell’atto costitutivo del Consorzio.
Se nel corso dell’esercizio viene a mancare – per dimissioni od altra causa – la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo decade l’intero Consiglio.

7.2. ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Direttivo provvede:

  • ad eleggere nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente;
  • a cooptare i componenti del Consiglio Direttivo che venissero a mancare nel corso dell’esercizio nel rispetto delle regole dettate dall’art. 2386 del codice civile e di quanto stabilito al precedente punto “7.1.9.”;
  • ad eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • all’amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell’Assemblea Generale;
  • a predisporre l’ordine del giorno dell’Assemblea Generale;
  • a predisporre gli atti e le deliberazioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
  • all’istituzione di uffici amministrativi e/o di rappresentanze del Consorzio;
  • all’ammissione dei nuovi consorziati nelle forme previste al punto “3.1.4” che precede;
  • all’esclusione dei consorziati nei casi e con le modalità previste ai punti “3.3.1.” e “3.3.2” che precedono;
  • a proporre all’Assemblea Generale l’ammontare dei contributo annuale dovuto dai Consorziati Sostenitori;
  • a predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale;
  • a predisporre il programma per l’attività del Consorzio;
  • a determinare l’ammontare della quota annuale in danaro di cui al punto “2.2.2.C” da porre a carico dei consorziati secondo le modalità ivi fissate;
  • a svolgere tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dalla legge e da questo statuto.

7.3. NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese ed inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richiedano non meno di tre dei suoi membri.
Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione (nella sede consortile o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica. Di regola la convocazione è fatta, a mezzo di raccomandata A.R. oppure a mezzo di telefax, almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato,o, in mancanza anche di quest’ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

7.4. VERBALIZZAZIONI
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se nominato ai sensi del successivo punto “7.4.5”, devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche fra estranei al Consiglio.

7.5. COMITATO ESECUTIVO
Il Consiglio Direttivo può in tutto o in parte delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di tre o cinque dei suoi membri (fra i quali deve essere compreso il Presidente), determinando i limiti della delega.
Non è delegabile la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo e quant’altro previsto all’art. 2381 c.c..

CAPITOLO 8
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

8.1. ATTRIBUZIONE E POTERI
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente del Consorzio, che rappresenta nei confronti di terzi ed in giudizio.
Egli provvede:

  • a presiedere l’Assemblea Generale;
  • a presiedere e convocare il Consiglio Direttivo, fissandone l’ordine del giorno;
  • a svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge, da questo statuto o dal Consiglio Direttivo.

8.2. SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE
In assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo a cui, conseguenzialmente, competono tutti i poteri del Presidente.
Il Vice Presidente, ai fini della propria legittimazione all’esercizio dei poteri spettante al Presidente, farà precedere la propria firma dalla locazione “in sostituzione del Presidente impedito” o da altra similare.

CAPITOLO 9
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

È facoltà dell’assemblea dei consorziati nominare il Collegio dei Revisori dei Conti. Se nominato, dovrà essere composto da tre membri effettivi e due supplenti e resta in carica un triennio.
Al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si applicano le disposizioni degli articoli del Codice Civile che vanno dal 2398 al 2407 (incluso).

CAPITOLO 10
COMITATO DEI GARANTI

10.1. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri nominati dall’Assemblea Generale.
Il Comitato dei Garanti elegge nel proprio seno il Presidente.
Per il funzionamento del Comitato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per il Consiglio Direttivo.

10.2. DURATA IN CARICA
Il Comitato dei Garanti dura in carica cinque esercizi, in caso di dimissioni di uno o più membri, nell’ambito del quinquennio, l’Assemblea Generale provvedere alla relativa sostituzione.

10.3. ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DEI GARANTI
Il Comitato dei garanti:
esprime il proprio parere sull’ammissione di nuovi consorziati che, se positivo, dovrà essere trasmesso al Consiglio Direttivo che delibererà sull’ammissione stessa; il tutto come previsto al punto “3.1.4.” che precede;
decide con giudizio motivato ed inappellabile sull’esclusione del consorziato deliberata dal consiglio Direttivo, così come previsto al punto “3.3.2.” che precede.

CAPITOLO 11
LIBRI CONSORTILI

11.1. INDICAZIONE
Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale il Consorzio deve tenere:

  • il libro dei Consorziati suddiviso in tre parti ciascuna delle quali destinata all’indicazione dei consorziati appartenenti alle tre categorie dei FONDATORI, degli ADERENTI e dei SOSTENITORI;
  • il Libro dei Verbali dell’Assemblea;
  • il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo nel quale saranno trascritti anche i verbali del Comitato Esecutivo, se nominato;
  • il Libro delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Libro dei Verbali del Comitato dei Garanti.

CAPITOLO 12
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

12.1. CASI DI SCIOGLIMENTO
12.1.1. Il Consorzio si scioglie:

  1. per decorso del termine di durata;
  2. per deliberazione dell’Assemblea Generale dei Consorziati adottata con la maggioranza dei due terzi dei consorziati;
  3. per ogni altra causa prevista dalla legge.

12.2. LIQUIDATORI
Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento del Consorzio, l’Assemblea Generale determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.
I Liquidatori provvederanno, al termine delle operazioni di liquidazione, alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i consorziati, in proporzione delle quote di cui al punto “2.2.2.b” da ciascuno possedute.

CAPITOLO 13
RINVIO

13.1. NORMATIVA RESIDUALE
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

CAPITOLO 14
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia, che dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto, sarà deferita alla decisione di tre arbitri uno nominato da ciascuna parte in contrasto ed il terzo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Napoli.
Gli arbitri decideranno secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.